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viaggi prenotati online con le stesse garanzie dell’agenzia di viaggi

Lastminute è una parola inglese che si è diffusa in tempi rapidissimi nella lingua italiana e di cui tutti ormai conoscono il significato non letterale.

‘Last Minute’ ossia all’ultimo minuto identificano i viaggi comprati a prezzi scontatissimi online.

La moda successiva, una forzatura più di marketink che reale è stato il LastSecond, ad indicare la possibilità di prenotare viaggi con l’aereo già pronto al decollo, magari direttamente al check in per riempire i posti rimasti vuoti.

Comunque evidenziano come l’acquisto dei viaggi in rete oggi sia  diffusissimo e con forte concorrenza dove il medesimo viaggio nel medesimo hotel viene proposto al prezzo più basso pur di accaparrarsi il cliente.

Alla prenotazione dei viaggi, anche nella tradizionale agenzia, è sempre legato un certo margine di rischio, ogni estate evidenziato da servizi di cronaca riguardo tour operator spariti ed hotel e residence nella realtà molto differenti dalle foto sui cataloghi.

La sensazione collettiva è che a questi rischi siano maggiormente soggetti i viaggi acquistati online, ma da oggi (o meglio dal 21/06/2011) una Legge dello Stato equipara l’agenzia virtuale a quella reale .

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2011 il nuovo Codice del Turismo entrato in vigore il 21 giugno 2011.

Anche se legalmente il viaggio acquistato online ha sempre avuto le stesse garanzie previste per il viaggio acquistato in agenzia, questo era una prassi dovuta ad una interpretazione giurisprudenziale per cui trattandosi del medesimo contratto veniva applicata la medesima legislazione .

Con il nuovo Codice del Turismo è stato aggiunto un paragrafo che esplicitamente garantisce per i viaggi acquistati online le dovute garanzie. Le agenzie operanti online saranno sottoposte  alle medesime regole e controlli  cui sono soggette le imprese di tipo tradizionale.

Tra le principali novità riguardanti proprio i navigatori si segnala:

  • l’esplicita estensione dell’ambito applicativo della disciplina codicistica agli organizzatori di viaggi che operano on line;
  • l’obbligo per chi vende anche telematicamente un servizio turistico disaggregato (ad es. il solo volo o pernottamento), di rilasciare al turista i documenti riguardanti l’acquisto, sottoscrivendoli anche con firma elettronica;
  • la parificazione delle informazioni e materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica, all’opuscolo informativo solitamente consegnato in agenzia al cliente e contenente informazioni su destinazione, itinerario, tipo di albergo, ecc.

Quest’ultimo punto è molto importante perchè l’acquirente può pretendere tutto ciò che è descritto sul materiale illustrativo e finora non era semplice poter addurre a prova un documento PDF, ad esempio.

viaggi prenotati online con le stesse garanzie dell’agenzia di viaggi ultima modifica: 2011-07-04T20:04:47+02:00 da Risparmiainrete

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