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Anatocismo:ancora rimborsabili gli interessi bancari maturati prima del 2000

Con il termine anatocismo si intende la capitalizzazione composta degli interessi su un capitale ovvero.

In pratica, l’anatocismo riguarda la prassi bancaria di far pagare gli interessi sugli interessi  arrivando a generare interessi che possono con l’andar del tempo diventare anche usurari, tenendo all’oscuro il cliente sulle modalità di calcolo utilizzate.

In pratica, gli interessi vengono dalla Banca conteggiati ogni trimestre, inseriti nell’estratto conto, per finire sommati al saldo debitore finale, su cui poi vengono calcolati gli interessi del trimestre successivo.

Così facendo, gli interessi “capitalizzati” nel trimestre precedente producono, allo scadere del trimestre successivo, a loro volta interessi che vanno a capitalizzarsi sul saldo finale, e così via, in una spirale senza fine.

Esempio di calcolo con l’anatocismo

tasso d’interesse: 10%
capitale iniziale: € 1.000,00
periodicità di liquidazione degli interessi: trimestrale

interesse del primo trimestre calcolato su 1.000,00 euro  = € 25,00
interesse del secondo trimestre calcolato su 1.025,00 euro = € 25,625

e così via per gli altri trimestri, gli interessi non sono calcolati sull’effettivo importo dato in prestito, ma vengono conteggiati anche gli interessi maturati il trimestre precedente.

Il divieto dell’anatocismo  è sempre esistito nel nostro ordinamento giuridico in virtù dell’art. 1283 del Codice Civile. Tuttavia le Banche applicavano la questa metodologia di calcolo degli interessi sui conti correnti approfittando di una normativa non diretta e chiara, agendo anche nell’ombra non fornendo ai correntisti tutte le informazioni necessarie.

La capitalizzazione periodica degli interessi non è illecita tout-court, ma lo diventa quando consapevolmente viene applicato solo agli interessi passivi e non anche agli interessi attivi a favore del cliente.

È sufficiente il riconoscimento di questa reciprocità di trattamento e quindi la contabilizzazione sul conto corrente di eventuali interessi a credito della clientela, per essere in regola con le norme legislative disciplinanti il complesso fenomeno dell’anatocismo.

Il 30 giugno del 2000 è la data in cui viene definitivamente fissato il momento di decorrenza dell’obbligo, a carico delle Banche, di riconoscere ai correntisti pari trattamento nella liquidazione degli interessi.

Il diritto al rimborso spetta per tutti i conti aperti prima del 30 Giugno 2000 e ancora aperti o chiusi da non oltre dieci anni e riguarda, a ritroso, tutto il periodo del rapporto del quale si è in possesso degli estratti conto bancari, senza alcun limite prescrizionale e si estende fino ad oggi, rilevata la ormai pacifica inefficacia e inapplicabilità per questi rapporti, dalla Delibera CICR 9/2/2000.

Anatocismo:ancora rimborsabili gli interessi bancari maturati prima del 2000 ultima modifica: 2015-05-15T16:21:29+02:00 da Risparmiainrete

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